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Oltre le barriere

Decreto Sostegni e proroga tutele dell'art.26 per i lavoratori fragili

Mirella Madeo · 4 anni fa

La misura che equipara l'assenza al ricovero ospedaliero per lavoratori con disabilità grave ai sensi della Legge 104 viene prorogata fino al 30 giugno 2021.
Lo scorso 19 marzo, con l'approvazione del Decreto Sostegni, il Consiglio dei Ministri, ne ha approvato il testo definitivo, di cui vogliamo segnalare, in particolare, una misura rimasta “in sospeso” riguardante le tutele del cosiddetto articolo 26 del Cura Italia, che conteneva previsioni per i lavoratori con disabilità grave, per i quali il periodo di assenza dal lavoro avrebbe potuto essere equiparato al ricovero ospedaliero: finalmente viene sciolto il nodo della sua scadenza, che era ancora fissata al 28 febbraio: all'articolo 15 ne viene prorogata la validità fino al 30 giugno 2021, prevedendo, altresi, l'applicabilità della misura anche retroattivamente, dal 1 marzo, per colmare il vuoto normativo intercorso tra il 28 febbraio e la proroga.

Il Decreto stesso fa inoltre chiarezza rispetto a due punti correlati che erano rimasti da tempo senza risposta.
È previsto infatti che il periodo di assenza non debba essere computato nel periodo di comporto e che tale periodo non implica la riduzione delle somme erogate dall'INPS per l'indennità di accompagnamento per minorazione civile.
L' articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Cura Italia, aveva previsto misure a favore dei lavoratori fragili, ovvero di quei lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19, che per tal ragione necessitano di particolari forme di tutela.
Il comma 2 dispone che fino al 30 giugno, l'assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in condizioni di particolare fragilità debba essere equiparata al ricovero ospedaliero.
I soggetti ai quali la predetta disposizione si riferisce sono:
1) i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992);
2) i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione ovvero da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
La misura in questione viene dunque prorogata fino al 30 giugno 2021, essendone inoltre prevista l'applicabilità per il periodo che va dal 1° marzo e la data di entrata in vigore della disposizione al fine di non creare un vuoto normativo.
Successivamente alla prima scadenza, gli effetti della disposizione in questione erano stati prorogati dapprima sino al 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 74 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), e poi sino al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 26 del DL 104/2020. Quest'ultimo ha peraltro stabilito che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.
Da ultimo, l'articolo 1, comma 481, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), ha previsto che la tutela dei lavoratori fragili, di cui alle disposizioni contenute nell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applichi anche nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. Ora il Decreto proroga la validità delle misure previste dall'articolo 26 fino al 30 giugno 2021, chiarendo anche la problematica relativa all'eventuale computo del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti in condizione di fragilità in relazione al periodo di comporto, scaturita dal fatto che il comma 2 dell'art.26 del D.L. n.18/2020 non prevede l'esclusione di tale periodo dal calcolo del periodo di comporto stesso.
Come da prassi, infatti, in mancanza di una specifica disposizione di legge, si rimanda a quanto previsto nei singoli Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro), che prevedono che l'assenza per malattia, sia pur giustificata da ricovero ospedaliero, debba essere computata ai fini del periodo di comporto.
Infine, viene previsto che i suddetti periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non comportino alcuna diminuzione delle somme erogate dall'Inps a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. La normativa vigente prevede, a tal riguardo, che qualora si sia in presenza di un ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni, il pagamento dell'indennità venga immediatamente sospeso.